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Compenso Amministratore srl: come funziona?
Delibera, Deducibilità, Rimborsi

Nelle società a responsabilità limitata, l’amministratore è una figura fondamentale per la direzione e gestione dell’azienda.
Può essere un socio o un soggetto esterno alla società, inoltre, può prestare servizio come libero professionista o lavoratore dipendente.
In entrambi i casi ha diritto a ricevere un compenso.
Se sei un socio di una srl puoi assumere il ruolo di amministratore tramite delibera dei soci, a questi ultimi compete anche la determinazione del tuo compenso, se non indicato nell’atto costitutivo.

Nomina Amministratori srl

La nomina dell’Amministratore o degli Amministratori è soggetta all’approvazione dell’assemblea dei soci, che delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale o con quella indicata nell’atto costitutivo. La delibera è soggetta a pubblicità legale per diventare effettiva, infatti, deve essere iscritta nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla nomina e accettazione da parte dell’amministratore.
Spetta sempre all’assemblea dei soci stabilire il compenso dei soci, così come stabilito nell’articolo 2364 del codice civile.
L’incarico può essere revocato in qualsiasi momento.

Nomina Amministratore

Normativa di riferimento per il compenso degli amministratori

La società a responsabilità limitata è soggetta a normative specifiche e a quelle generali previste per le società di capitali.
In quest’ultimo ambito rientra la disciplina sull’amministrazione, sulla nomina degli amministratori e sul loro compenso.
Relativamente a quest’ultimo si deve fare riferimento all’articolo 2389 Codice Civile, che stabilisce che “I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea”. 

Secondo tale norma, è possibile dedurre che il rapporto tra la società e l’amministratore o gli amministratori in genere è a titolo oneroso.
Naturalmente sono valide le clausole statutarie che prevedono incarichi a titolo gratuito.
E’, inoltre, ammessa la rinuncia al compenso da parte dell’amministratore, che deve essere fatta per iscritto.
Qualora la gratuità della prestazione sia deliberata dall’assemblea, ci deve essere l’accettazione da parte dell’amministratore.

Delibera del compenso

La determinazione del compenso se non è prevista dallo Statuto, deve essere deliberata dall’assemblea dei soci.
Per quanto riguarda il suo valore può essere stabilito in diverse misure:

  • fissa: quando viene specificato l’esatto ammontare delle somme che verranno corrisposte per l’incarico;
  • variabile in base agli utili: in questo caso si stabilisce una percentuale di partecipazione agli utili netti indicati nel bilancio al netto delle riserve;
  • mista: con un importo formato da una quota fissa e una calcolata sugli utili.

In ogni caso, il compenso viene determinato per un periodo di 12 mesi e può essere erogato mensilmente, trimestralmente o annualmente. Accanto al compenso, possono essere previsti dei benefit aggiuntivi, così rappresentati:

  • rimborsi spese: relativi al vitto e alloggio per trasferte, noleggio veicolo o utilizzo della propria auto;
  • indennità di fine mandato;
  • altri benefici supplementari come ad esempio l’uso di un’auto aziendale.

Rimborsi spese

L’amministratore della società a responsabilità limitata può ricevere dei rimborsi spese per le trasferte. Questi ultimi possono essere:

  • analitici se supportati da documenti che li giustificano
  • forfettari se erogati sotto forma di indennità indipendentemente dalle spese sostenute.

I vari rimborsi sono soggetti a un diverso trattamento fiscale.

Deducibilità del compenso dell’Amministratore

Dal punto di vista fiscale, è possibile dedurre il compenso dell’amministratore dal reddito della società. A tal fine è indispensabile, che sia previsto dallo statuto o deliberato dall’assemblea dei soci.
Inoltre, a seconda se calcolato in misura fissa o in base agli utili, si deve fare riferimento a una diversa disciplina. Nel primo caso all’articolo 95 del TUIR al comma 5, che recita “I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico”.

Guadagno in crescita

Quindi, nelle srl il compenso dell’amministratore è deducibile nell’esercizio in cui è corrisposto e viene rilevato in bilancio in base al principio della competenza ovvero quando viene effettivamente pagato.
È importante notare che, se il compenso rientra tra i redditi assimilati al lavoro dipendente, deve essere contabilizzato in bilancio in base al principio di cassa allargata, se pagato entro il 12 gennaio dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento. 

Se l’amministratore svolge la sua attività da autonomo con partita Iva, il compenso può essere dedotto solo se pagato entro la fine dell’esercizio, se l’azienda ha un periodo di imposta che coincide con l’anno solare e termina il 31/12.
I compensi in base agli utili possono essere dedotti fiscalmente dall’azienda se sono state rispettate le normative relative agli accontamenti alle varie riserve legali, obbligatorie e dirette al reintegro del capitale ridotto dalle perdite degli esercizi precedenti.
La normativa, pur non considerando questo tipo di compenso una voce da imputare al conto economico, ammette che vengono utilizzati per ridurre il reddito dell’impresa.

Deducibilità rimborsi spesa dell’Amministratore

I rimborsi spese analitici e forfettari hanno rilevanza fiscale in una srl e possono essere imputati tra i costi secondo le regole previste per i compensi, se erogati ad amministratori con Partita Iva, mentre negli altri casi vengono contabilizzati secondo il criterio di competenza.
In particolare, per i rimborsi spese analitici, relativi a trasferte in Italia e all’estero e i costi per le auto, esistono dei limiti da rispettare per la deduzione.
Per le spese forfettarie, invece, si deve fare riferimento al principio di cassa allargato.

20 Luglio 2021

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