logo-cashflow


home

funzionalità

prezzi

supporto

accedi

registrati

Tassazione dividendi e distribuzione utili: come funziona?

 

La tassazione dei dividendi e la distribuzione degli utili di SRL, SPA e SAPA producono una sensibile difficoltà nella comprensione della relativa trattazione a livello fiscale. 

Questo perché la materia, di competenza del diritto tributario, presenta orientamenti differenti e aggiornamenti continui.
Un esempio è la legge 205 del Dicembre 2017 oppure la successiva Legge di Bilancio del 2018.

Nello specifico, emergono criticità per quanto concerne l’applicazione della normativa fiscale. Questo a causa dei differenti soggetti preposti alla riscossione e nel caso in cui i dividendi siano suddivisi su esercizi diversi da quello in cui maturano.

 

Distribuzione Utili e Dividendi

Le regole stabilite dalla Legge di Bilancio in materia di dividendi

 

Tale legge ha istituito una specifica normativa per tutti gli utili maturati (e distribuiti) a decorrere dal 1 Gennaio 2018. La stessa regola ha sancito anche una tassazione eliminando, di conseguenza, lo studio della cosiddetta consistenza della partecipazione. 

Società di Capitali (SPA, SAPA, SRL e SRLS): la tassazione dei dividendi percepiti si calcola sulla base del 5% rispetto all’imponibile.

Società di Persone e Persone Fisiche titolari di impresa: la tassazione dei dividendi percepiti si calcola sulla base del 58,14% rispetto all’imponibile.

Persone fisiche non titolari di impresa: la tassazione dei dividendi si calcola a partire dalla ritenuta d’acconto pari al 26%.

 

Il regime transitorio sulla tassazione dei dividendi

 

Come enunciato dall’Agenzia dell’Entrate nel 2019, è stato introdotto il regime transitorio relativo ai dividendi distribuiti dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2022 (maturati precedentemente al 31 Dicembre 2017). Per procedere con l’enunciazione delle specifiche tecniche-burocratiche è opportuno chiarire cosa siano la consistenza della partecipazione, il soggetto precettore e la data di pagamento.

Con il termine consistenza della partecipazione si fa riferimento a quanto enunciato nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi all’articolo 67.
Nello specifico, nel testo emerge che, al fine di definire la partecipazione qualificata, questa debba garantire a chi ne è titolare che nell’ambito di un’assemblea ordinaria, il suo
diritto di voto sia maggiore del 2%. 

Il soggetto percettore ricopre un ruolo essenziale in materia fiscale ed è essenziale per il calcolo dei dividendi in vigore nel momento della maturazione. Per le Società di Capitali, i dividendi percepiti non risentono della consistenza della partecipazione. Dunque, la tassazione viene effettuata sulla base di un imponibile del 5%.

La data di pagamento e la delibera degli utili possono non rilevare per l’accertamento della consistenza e della relativa scelta del regime fiscale da applicare. Tale circostanza si verifica quando si tengono in considerazione fatti avvenuti dopo la delibera e che non subiscono le volontà del soggetto percettore.

Per dirimere ogni dubbio occorre far riferimento alla normativa sui dividendi e la divisione sul principio di cassa.
Dunque, l’accertamento andrà eseguito basandosi sul momento in cui il dividendo viene pagato, pur considerando che ciò presenta delle difformità con quanto stabilito dalla delibera.

Profitti e dividendi

La distribuzione degli utili

Contestualmente all’approvazione di bilancio o con una specifica assemblea, può essere approvata la distribuzione dei dividendi. 

Prima di procedere con il pagamento è opportuno effettuare la registrazione all’Agenzia dell’Entrate di competenza indicando:

  • termine di conclusione dell’operazione;
  • l’importo;
  • anno in cui sono maturati i dividendi (in assenza si presumono formati da una partecipata fino al 31/12/2007);
  • regime di tassazione dei dividendi.

Delibera in sede di approvazione del bilancio d’esercizio – distribuzione degli utili

 

Quando la distribuzione degli utili viene deliberata durante l’approvazione di bilancio è opportuno che questa sia registrata dopo un massimo di 20 giorni all’Agenzia dell’Entrate.

L’amministrazione trascrive la delibera, unitamente al bilancio del Registro delle Imprese. Questo deve accadere in un tempo massimo di 30 giorni dalla data in cui è avvenuta l’assemblea dei soci.

Per effettuare la registrazione all’Agenzia dell’Entrate devi presentare:

  • la ricevuta di avvenuto versamento dell’imposta di 200 euro con F24 corredata di codice tributario e anno di deliberazione;
  • modello 69 indicando le informazioni richieste nel punto A, B e C;
  • delibera di bollo in doppia copia apponendo la firma nella versione originale;
  • per la presa visione il libro dei verbali dell’assemblea;
  • un documento del rappresentante legale della società e, se richiesto, il documento di identità della persona delegata alla presentazione.

Specifica deliberazione

Quando non vi è una delibera in sede di approvazione del bilancio, non è necessario procedere trascrivendo (nel Registro delle Imprese) il riparto degli utili in un tempo massimo di 30 giorni.
Tuttavia la società è obbligata a procedere con la registrazione, entro 20 giorni dalla data in cui viene adottato, seguendo le suddette regole.

 

20 Maggio 2021

Ti potrebbero interessare anche questi articoli: